Regolamento per il Palio
Regolamento per il Palio — edizione vigente approvata nel 2019 e presentata nel 2021.
- Estremi
- approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 99 del 17.6.2019 e n. 224 del 28.11.2019; pubblicazione dell'Ufficio Palio presentata il 28 maggio 2021
- Consistenza
- 82 pagine, 1.988.492 byte
- Stato
- acquisito
- SHA-256 del file acquisito
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Approvazione e presentazione sono due date diverse
L'edizione vigente è stata approvata nel 2019, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019 e n. 224 del 28 novembre 2019. È stata presentata al pubblico nel 2021, nell'Entrone di Palazzo Comunale, venerdì 28 maggio 2021; il PDF diffuso dall'Ufficio Palio reca la data di generazione del 29 maggio 2021.
La distinzione non è pedanteria. Chiamare «Regolamento del 2021» un testo approvato nel 2019 sposta di due anni la decorrenza delle sue norme e rende inintelligibile il fatto che gli articoli 37 e 38 fossero già applicati in via sperimentale a partire dal Palio di luglio 2019. Qui l'edizione è identificata dalla sua approvazione; la presentazione del 2021 è registrata come evento distinto, documentato dal comunicato stampa COM-2021-05-REGOLAMENTO-001.
L'edizione che ha preceduto questa risale al 1949 ed è consultabile come riferimento storico, insieme alla collazione articolo per articolo fra le due.
Che cosa la revisione del 2019 ha riscritto
Il confronto testuale fra le due edizioni individua 106 unità articolo, di cui cinque interamente riscritte. Le altre differenze, dalla modifica puntuale alla sola variazione tipografica, sono nel prospetto completo.
Art. 37 — presentazione e scelta dei cavalli. È l'intervento più profondo, con somiglianza sostanziale 0,338. L'edizione previgente prevedeva la presentazione diretta dei cavalli alla scelta; la vigente introduce la preiscrizione, le cui modalità sono stabilite con apposita ordinanza per ogni Palio. Da qui discende la catena documentaria che nel 2026 porta all'elenco dei cavalli ammessi alle previsite.
Art. 38 — responsabilità e noleggio. L'edizione previgente disciplinava l'esonero di responsabilità del Comune e l'affissione del testo nella Corte del Podestà. La vigente demanda a un dirigente incaricato, con proprio atto, le funzioni relative al noleggio dei cavalli presentati alla tratta e di quelli prescelti dai dieci Capitani.
Art. 40 — requisizione dei cavalli. Abrogato dalla deliberazione n. 99 del 17.6.2019. L'edizione vigente ne conserva la rubrica con la sola dicitura di abrogazione. La disposizione previgente imponeva al Comune la requisizione dei cavalli occorrenti qualora i presentati fossero meno di dieci.
Art. 60 — responsabilità propria dei Fantini. Cade il meccanismo dell'affissione del testo nella Corte del Podestà. Subentra la presa d'atto individuale mediante firma nell'apposito elenco di cui all'art. 43 e la sottoscrizione di una liberatoria.
Art. 99 — punizioni ai Fantini. Introdotta la diffida come nuova sanzione, in posizione a) della scala sanzionatoria, con conseguente scorrimento delle lettere successive. Il procedimento passa dalla proposta motivata di provvedimento alla contestazione degli addebiti, fondata esclusivamente sulla Relazione.